Art. 3.
(Soppressione delle circoscrizioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti).

      1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
      2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Lo statuto può altresì prevedere particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa vigente applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, di nomina o di designazione.
      3. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria».

 

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      2. Le circoscrizioni e i municipi istituiti in città con popolazione inferiore a 500.000 abitanti sono soppressi. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.